La cronaca nera riporta spesso, quasi quotidianamente, notizie di minori che vengono fatti sposare senza il loro libero e pieno consenso, ancora più grave quando paga con la vita chi osa ribellarsi e opporsi al matrimonio imposto dalla famiglia. Giovani donne come Hina Saleem, Shahnaz Begun, Sana Cheema, Saman Abbas sono state uccise per aver con coraggio affermato e difeso il proprio diritto di libera scelta. Si è davanti a un palese reato, si tratta di un matrimonio coatto, ovvero quella tipologia di unione in cui una o entrambe le parti coinvolte non sono consenzienti.
Il matrimonio forzato è una vera e propria piaga sociale, una tra le peggiori forme di violenza esercitata sulle donne, le quali ancora bambine si ritrovano già spose. Le persone interessate subiscono pressioni di ogni sorta, si ricorre alla violenza fisica e psichica, alle intimidazioni, si fa leva sulle condizioni economiche precarie dei famigliari. In altre parole si pongono in essere una serie di comportamenti spregevoli affinché i soggetti coinvolti contraggano matrimonio.
Quanto di questo modo di procedere in violazione di uno dei diritti fondamentali qual è quello di essere persone libere di scegliere rientra nella cultura generale e religiosa di un Paese?
Bisogna dire che il triste fenomeno di fare unire con la forza due persone è una pratica consolidata negli usi e costumi di alcuni Paesi, quindi non facile da ostacolare o sradicare. In alcune comunità sociali il matrimonio coatto è addirittura una forma di punizione e limitazione a quello che, secondo la mentalità maschilista, è considerato un surplus di libertà non dovuto alla donna.
Questa tipologia di matrimonio è una pratica assai diffusa anche in Europa, sono milioni le donne che sono costrette a sposarsi al di sotto dei 15 anni, e il periodo di pandemia da Covid 19 ha aggravato ulteriormente la situazione.
Il comma 2 dell’articolo 16 della Dichiarazione Universale dei diritti umani recita: “Il matrimonio potrà essere concluso soltanto con il libero e pieno consenso dei futuri coniugi”. Ė evidente che il libero e pieno consenso delle persone interessate viene invece a mancare nel caso di matrimonio coatto.
In Italia quali misure di tutela sono state adottate?
L’entrata in vigore della legge n. 69/2019, il cosiddetto Codice Rosso, ha introdotto uno specifico reato con il fine di contrastare, in particolare, il fenomeno dei matrimoni precoci e delle spose bambine. Il nuovo reato prevede pene più severe nel caso in cui le vittime sono dei minori, all’interno di un sistema di norme penali volte a tutelare le persone colpite da violenza domestica e di genere. Infatti con l’entrata in vigore del Codice Rosso è stato introdotto nel codice penale l’articolo 558 bis che punisce con la reclusione da uno a cinque anni chiunque, con violenza o minaccia costringe una persona a contrarre matrimonio o unione civile. La pena è aumentata se i fatti sono commessi in danno di un minore di anni diciotto. La pena è da due a sette anni di reclusione se il minore ha quattordici anni. La norma si applica anche quando il fatto è commesso all’estero da cittadino italiano o da straniero residente in Italia ossia in danno di cittadino italiano o di straniero residente in Italia.
Il triste fenomeno delle spose bambine va contrastato, ma se le istituzioni non fanno muro comune affrontando tutta una serie di criticità legate principalmente allo sviluppo di concreti progetti di integrazione e inclusione delle persone immigrate e in generale dei soggetti più vulnerabili, alla realizzazione di efficaci programmi di sostegno e tutela dei minori che denunciano situazioni di violenza in ambito familiare. In mancanza di una presa di posizione decisa e univoca da parte delle autorità competenti nei confronti di questo crimine che viola l’infanzia e l’adolescenza, il numero di matrimoni forzati sarà inevitabilmente destinato a crescere.
Dott.ssa Francesca Moretti
Bibliografia:
Legge n. 69 del 19 luglio 2919
Art. 558 bis cod. penale
Comma 2, articolo 16 della Dichiarazione Universale dei diritti umani
Comments are closed