VIOLENZA ASSISTITA: definizione e caratteristiche

La violenza assistita è stata definita dal CISMAI (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il Maltrattamento e l’Abuso dell’Infanzia) come “Il fare esperienza da parte del bambino di qualsiasi forma di maltrattamento, compiuto attraverso atti di violenza fisica, verbale, psicologica, economica e sessuale, su figure di riferimento o su altre figure affettivamente significative, siano esse adulti o minori”.

I bambini vittime di violenza assistita sono quindi testimoni involontari di aggressività, violenza, brusche separazioni e manipolazioni: tutto ciò viola il diritto di vivere un’infanzia serena e non permette di ricevere le giuste attenzioni e risposte ai bisogni.

Il minore può subire un’esperienza diretta della violenza, quando viene obbligato a vedere tali soprusi, o semplicemente quando non viene tutelato adeguatamente e ne rimane irresponsabilmente spettatore. La violenza assistita può essere anche indiretta e avviene quando il minore ne è messo al corrente facendogli, in qualche modo, subire gli effetti negativi delle violenze che in famiglia sono all’ordine del giorno.

La violenza, sia essa diretta o indiretta, ha delle conseguenze dal punto di vista fisico, cognitivo, comportamentale e sulle capacità di socializzazione del bambino.

Il minore è sottoposto a forte stress e può manifestare deficit nella crescita ponderale e ritardi nello sviluppo psico motorio. Inoltre, l’esposizione alla violenza può creare danni al corretto sviluppo neuro cognitivo e avere effetti negativi sull’autostima, sull’empatia e sull’intelligenza.

L’impatto sul comportamento del bambino riguarda la paura, il senso di colpa nel sentirsi in qualche modo privilegiato di non essere il destinatario diretto della violenza e il senso d’impotenza dovuto all’incapacità di reagire per fermare il maltrattamento in atto. Sul lungo periodo è possibile che il minore sviluppi depressione, disturbi del sonno, tendenze suicide e disturbi alimentari.

Infine, la violenza assistita influenza la capacità del bambino di stringere e mantenere delle relazioni sociali funzionali: ragazzi che hanno imparato che in una relazione intima la violenza è permessa e accettabile, rischiano di mettere in atto maltrattamenti nei confronti del partner, senza avere piena consapevolezza della gravità delle loro azioni. Allora stesso modo, ragazzi che hanno interiorizzato l’idea che la violenza è normale, possono assimilare il concetto che una relazione abusiva e opprimente sia ordinaria.

Gli effetti nelle vittime si ripercuotono sia in tarda età, sia crescendo in adolescenza, fase di per sé molto delicata che risente delle mancanze pregresse che i figli hanno sperimentato sulla loro pelle.

Quando il minore subisce la violenza assistita all’interno di un contesto familiare dove è presente un adulto violento, il bambino spesso cerca di evitare qualsiasi contatto e rapporto con il genitore che agisce il maltrattamento, rapportandosi con lui solo in casi estremi di bisogno e con molta paura.

Tuttavia, può succedere anche che nel minore scatti il cosiddetto meccanismo di identificazione con il genitore violento, che viene dipinto invece come “buono”. Il minore trasferisce così le colpe dell’adulto violento su se stesso, dipingendo il proprio padre o la propria madre come “bravi genitori”, nel tentativo di difendersi dalla situazione che sta vivendo e a cui non riesce né a dare una spiegazione, né a trovare una soluzione.

Può anche accadere che i genitori inducano i figli a sentirsi responsabili dei loro litigi, allo scopo di arginare le loro debolezze, esponendoli però a sensi di colpa progressivi. Ancora, è possibile che i genitori riempiano di regali i propri figli con l’obiettivo di circoscrivere, anche se solo temporaneamente, il disagio che stanno vivendo e cercare di nascondere la loro incapacità genitoriale e i problemi familiari.

I bambini possono inoltre sviluppare comportamenti adultizzati, di protezione e di accudimento nei confronti del genitore vittima di violenza: avviene così un rovesciamento dei ruoli, in cui è il figlio a prendersi cura dell’adulto, mettendo in atto strategie che da un lato cercano di evitare conflittualità e dall’altro cercano di mantenere il controllo sul genitore maltrattato.

Il profilo giuridico

La crescente attenzione riservata – e in particolar modo in ambito giuridico – al fenomeno della violenza assistita si è tradotta in un suo esplicito riconoscimento normativo da parte del legislatore prima con la L. 119/2013 (Legge sulla violenza di genere) e poi con la L. 69/2019 (c.d. Codice Rosso).

Il Codice Rosso, in particolare, è intervenuto sulla nuova formulazione dell’art. 572 c.p.:

Chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente [art. 571 c.p. “Abuso dei mezzi di correzione e disciplina”] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte, è punito con la reclusione da tre a sette anni.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di donna in stato di gravidanza o di persona con disabilità come definita ai sensi dell’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero se il fatto è commesso con armi.

Se dal fatto deriva una lesione personale grave, si applica la reclusione da quattro a nove anni; se ne deriva una lesione gravissima, la reclusione da sette a quindici anni; se ne deriva la morte, la reclusione da dodici a ventiquattro anni.

Il minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti di cui al presente articolo si considera persona offesa dal reato”.

Con tali modifiche, il Legislatore ha voluto riconoscere tutta una serie di tutele alle vittime di violenza domestica: innanzitutto, ha predisposto l’innalzamento del minimo e del massimo edittale, i quali sono passati da “anni due ad anni sei” ad “anni tre ad anni sette” di reclusione; ha introdotto, al secondo comma, la circostanza aggravante (con aumento di pena fino alla metà) nel caso in cui il fatto è stato commesso in presenza o a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza e di una persona con disabilità; infine, ha riconosciuto, all’ultimo comma, la qualità di persona offesa al minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti medesimi.

Sembrerebbe che il legislatore abbia spostato l’attenzione non più sulla “famiglia” intesa come un autonomo oggetto di tutela penale, ma più sul “singolo” componente della famiglia stessa.

Prima delle suddette modifiche, la L. 119/2013 aveva introdotto all’art. 61, n. 11 quinquies c.p. una circostanza aggravante, la quale veniva riconosciuta e applicata “nei delitti non colposi contro la vita e l’incolumità individuale, contro la libertà personale nonché nel delitto di cui all’articolo 572 c.p., [se] il fatto fosse commesso in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza”.

La Corte di Cassazione (con sentenza n. 41142/2010) è intervenuta per coordinare l’art. 61, n. 11 quinquies c.p. e la fattispecie di maltrattamenti in famiglia di cui all’art. 572 c.p.: è stata tracciata una distinzione tra l’ipotesi di (1) violenza assistita/maltrattamento e (2) ipotesi di violenza semplice: quanto alla prima, vi è una diretta applicabilità dell’art. 572 c.p. nel caso in cui le condotte poste in essere nei confronti dell’altro genitore si traducessero in veri e propri maltrattamenti del minore (con conseguente riconoscimento di qualità di persona offesa al minore); quanto alla seconda, nel caso in cui il minore “fosse stato presente” agli atti di violenza, senza però che nei suoi confronti potesse considerarsi “superata la soglia dei maltrattamenti”, avrebbe trovato applicazione l’art. 61, n. 11 quinquies c.p. (in questo caso, il minore non avrebbe potuto considerarsi soggetto passivo del reato).

Intervenendo proprio su questo assetto, la L. 69/2019 ha modificato tali distinzioni ed è andata oltre: ha introdotto la predetta aggravante direttamente nel testo dell’articolo stesso e ha riconosciuto la qualità di persona offesa al minore di anni diciotto che assiste ai maltrattamenti, indipendentemente dal fatto che abbia subito o meno i maltrattamenti stessi.

Quanto alla struttura del reato, l’art. 572 c.p. va a configurarsi come un reato proprio, in quanto può essere commesso solamente da persone legate da un particolare vincolo nei confronti del soggetto passivo: esso può consistere, oltre che da un rapporto familiare, anche da un rapporto di autorità, derivante dallo svolgimento di una professione, di un’arte ovvero da rapporti di cura e di custodia.

È un reato abituale, caratterizzato cioè da condotte di violenza reiterate nel tempo: le condotte possono essere sia commissive (tra le quali sono ricomprese non solo la violenza fisica, ma anche gli atti di disprezzo e di offesa alla dignità della vittima, che si risolvano in vere e proprie sofferenze morali – Cass. Pen., 44700/2013 – anche se consistenti in atti che, di per sé soli, non costituiscono reato – Cass. Pen, 13422/2016) che omissive. È richiesto il dolo generico, consistente nella coscienza e volontà di infliggere una serie di sofferenze alla vittima.

Dott.ssa Sofia Gibelli

Dott.ssa Fabiana Cecoro