L'ascolto del minore: il punto di vista giuridico

L’emergenza sanitaria in corso ha messo e sta mettendo a dura prova la tenuta della famiglia italiana.

Infatti, secondo l’Associazione Nazionale Divorzisti Italiani nel 2020 c’è stato un aumento pari al 60% delle separazioni rispetto al 2019.

I procedimenti di separazione e divorzio, in concomitanza agli aspetti meramente giuridici che interessano il marito e la moglie, coinvolgono anche e soprattutto la famiglia nell’interezza come nucleo che, inevitabilmente, si trasforma.

Occorre, quindi, prestare maggiore attenzione alla figura dei minori i quali diventano protagonisti della crisi famigliare che incide sulla loro vita, presente e futura, e sullo sviluppo della loro personalità. 

Il minore è soggetto titolare di diritti e ha diritto di essere ascoltato, ascolto inteso quale libertà di espressione di opinione, così come sancito dalla Convenzione Onu di New York sui diritti del fanciullo del 1989, tenendo conto dell’età e del suo grado di maturità.

Secondo quanto previsto dai primi due commi dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 2003, un minore ritenuto capace di discernimento ha il diritto, a meno che ciò non sia manifestamente contrario al suo interesse superiore, di ricevere tutte le informazioni pertinenti, di essere consultato e di esprimere la sua opinione, elementi tutti di a cui verrà data la dovuta importanza. 

Venendo all’ordinamento italiano, la Legge n°219/2012 ed il Decreto Legislativo n°154/2013 hanno introdotto nel codice civile gli artt. 315bis, 336bis e 337octies.

Il terzo comma dell’art. 315bis c.c. sancisce il diritto del fanciullo, che abbia compiuto i dodici anni, o anche di età inferiore se capace di discernimento, ad essere ascoltato in tutte le questioni che lo riguardano, disponendo che il predetto ascolto sia rimesso al Giudice.

Parimenti, l’art. 336 bis dispone che il minore sia ascoltato dal Giudice nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Per contro, qualora l’ascolto risulti in contrasto con l’interesse del minore o sia manifestamente superfluo, il Giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

Non solo: nel corso dell’audizione, il Giudice ha la facoltà di avvalersi di esperti o altri ausiliari e può anche autorizzare ad assistere all’ascolto i genitori, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se nominato, ed il pubblico ministero. 

In ogni caso, preliminarmente all’ascolto, il Giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’audizione, nonché della redazione del verbale e/o della registrazione audio video.

Lo stesso art. 337 octies c.c. ribadisce l’importanza dell’ascolto del minore, prevedendo, nel caso in cui non venga rispettato la sanzione della nullità nonostante l’ampio potere discrezionale del Giudice. 

Possiamo concludere osservando come il diritto in questione miri a scongiurare che il minore possa trasformarsi nell’oggetto della lite o della vendetta genitoriale, garantendo una maggiore tutela nello sviluppo psicofisico del medesimo in virtù del principio del best interests of the child.  

Dott.ssa Cecilia Gerbotto

  1.  Art. 315 bis c.c. 

    Diritti e doveri del figlio

    Il figlio ha diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori, nel rispetto delle sue capacità, delle sue inclinazioni naturali e delle sue aspirazioni.

    Il figlio ha diritto di crescere in famiglia e di mantenere rapporti significativi con i parenti.

    Il figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici, e anche di età inferiore ove capace di discernimento, ha diritto di essere ascoltato in tutte le questioni e le procedure che lo riguardano.

    Il figlio deve rispettare i genitori e deve contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa.

  2. Art. 336 bis c.c.

    Ascolto del minore

    Il minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento è ascoltato dal presidente del tribunale o dal giudice delegato nell’ambito dei procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Se l’ascolto è in contrasto con l’interesse del minore, o manifestamente superfluo, il giudice non procede all’adempimento dandone atto con provvedimento motivato.

    L’ascolto è condotto dal giudice, anche avvalendosi di esperti o di altri ausiliari. I genitori, anche quando parti processuali del procedimento, i difensori delle parti, il curatore speciale del minore, se già nominato, ed il pubblico ministero, sono ammessi a partecipare all’ascolto se autorizzati dal giudice, al quale possono proporre argomenti e temi di approfondimento prima dell’inizio dell’adempimento.

    Prima di procedere all’ascolto il giudice informa il minore della natura del procedimento e degli effetti dell’ascolto. Dell’adempimento è redatto processo verbale nel quale è descritto il contegno del minore, ovvero è effettuata registrazione audio video.

  3.  Art. 337 octies c.c.

    Poteri del giudice e ascolto del minore

    Prima dell’emanazione, anche in via provvisoria, dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter, il giudice può assumere, ad istanza di parte o d’ufficio, mezzi di prova. Il giudice dispone, inoltre, l’ascolto del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. Nei procedimenti in cui si omologa o si prende atto di un accordo dei genitori, relativo alle condizioni di affidamento dei figli, il giudice non procede all’ascolto se in contrasto con l’interesse del minore o manifestamente superfluo.

    Qualora ne ravvisi l’opportunità, il giudice, sentite le parti e ottenuto il loro consenso, può rinviare l’adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 337 ter per consentire che i coniugi, avvalendosi di esperti, tentino una mediazione per raggiungere un accordo, con particolare riferimento alla tutela dell’interesse morale e materiale dei figli.