Prato. Un insegnante di sessant’anni è stato arrestato a seguito della segnalazione da parte di figlio e moglie per detenzione di materiale pedopornografico.
A fare la scoperta è stato il figlio dell’uomo che, insieme alla madre, ha preso la difficile decisione di denunciare il padre, il quale svolgeva la professione di insegnante in una scuola media.
È scattato subito l’arresto e a seguito di 48 ore – oltre cui l’arresto non può protrarsi – il giudice ha disposto la scarcerazione dello stesso senza alcuna misura cautelare, ma con la sospensione dall’insegnamento.
Le indagini sono in corso, ma è sicuramente ipotizzabile il reato di “Detenzione di materiale pornografico” punito all’art. 600-quater del Codice penale, che così recita:
<<Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste nell’articolo 600ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto è punito con la reclusione fino a tre anni o con la multa non inferiore a euro 1.549.
La pena è aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantità>>
Il bene giuridico tutelato
Tale norma, introdotta con legge n. 269/1998 e modificata con l. n. 38/2006, è stata inserita nell’ordinamento penale italiano ai fini di garantire la protezione del minore di età a 360 gradi ed alla sua tutela psico-fisica, pertanto anche in ipotesi in cui il soggetto che fruisce l’immagine non ne sia anche il creatore.
L’elemento oggettivo
L’art. 600-ter fornisce la definizione di “materiale pornografico”, per tale intendendosi “qualsiasi rappresentazione fotografica o cinematografica in cui un minore di anni diciotto partecipi ad un atto sessuale”.
Questa definizione è centrale per meglio capire il reato in esame e, da un punto di vista prettamente giuridico, per la sua configurazione, in quanto non sarebbe rilevante la foto o il video che ritragga un minore semplicemente nudo, ma è essenziale che il minore sia stato fotografato o ripreso mentre è coinvolto in un atto sessuale.
L’elemento soggettivo
L’art. 600 quater, c.p. punisce la pura e semplice detenzione del materiale: è sufficiente il c.d. dolo generico, ossia il soggetto agente deve essere cosciente della natura pedopornografica del materiale detenuto.
La giurisprudenza di legittimità si è unanimemente espressa in tal senso, è interessante notare come sia stata ritenuta rilevante la condotta di chi abbia cancellato i file contenenti il materiale pornografico.
La cassazione si è così espressa: <<Integra il delitto di cui all’art. 600-quater cod. proc. pen. l’accertato possesso di “files” pedopornografici successivamente cancellati dalla memoria accessibile del sistema operativo di personal computer, in quanto l’avvenuta cancellazione determina solo la cessazione della permanenza del reato e non, invece, un’elisione “ex tunc” della rilevanza penale della condotta per il periodo antecedente alla eliminazione dei “files” sino a quel momento detenuti.>>
Individuazione della persona offesa
Nel reato di cui all’art. 600 quater, c.p. non vi è una vera e propria vittima, almeno non è direttamente individuabile.
Il legislatore ha voluto proteggere l’integrità psicofisica del minore, tutelando la categoria globalmente considerata.
Questo obiettivo viene perseguito colpendo il mero detentore quale anello «finale» della catena, all’inizio della quale troviamo colui che realizza il materiale, che compie un reato più grave.
Il fruitore finale, mero detentore di materiale pedopornografico, contribuisce ad alimentare ed accrescere la catena di diffusione del mercato pedopornografico e viene pertanto punito, al fine di interrompere la catena.
Da un punto di vista criminologico, la Pedopornografia appartiene alla categoria più generale, identificata nel Crime Classification Manual come “crimini informatici” (codice 500). In particolare, fa riferimento alla sottocategoria dei Crimini (codice 524) nei confronti di minori, e viene identificata con il codice 524.2.
La legge n. 38/2006, introducendo l’art. 600 quater 1, c.p., ha inteso tutelare proprio le nuove formi di reati informatici che abbiano ad oggetto la detenzione di materiale pedopornografico.
L’articolo appena citato punisce, con le pene di cui agli artt. 600 ter e 600 quater, la detenzione del materiale pornografico rappresentato da “immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse”, al comma 2 dello stesso articolo per immagini virtuali si intendono quelle “realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.
Questa norma di chiusura vuole tutelare definitivamente lo sviluppo del minore a tutto tondo, tenendo in considerazione anche la trasformazione delle modalità di commissione del reato con l’avvento delle nuove – sempre più penetranti – tecnologie, che ha reso più semplice la realizzazione di simili crimini, ma più difficile e complessa la loro tempestiva repressione.
Con Pedopornografia si intende la pornografia cha ha come protagonisti minorenni e bambini. Con l’avvento di Internet la produzione di questa è cresciuta esponenzialmente; siamo passati infatti da una dimensione clandestina di alcuni “tabù sessuali” a poterli avere nei computer all’interno delle nostre case con un semplice clic. A livello globale inoltre esistono dei “gruppi di sostegno” per coloro interessati a molestare i bambini, nei quali vengono dati consigli su come adescarli e sedurli senza farsene accorgere.
Il reato sopraesposto è quello di “Possesso di materiale pedopornografico” (codice 524.2.1), che vede come protagonisti potenziali pedofili, le cui vittime sono i bambini ritratti nelle foto.
La Pedofilia (παιδοσ, bambino e φιλια, amicizia/amore) è un termine che deriva dal Greco e indica l’attrazione nei confronti dei bambini. Il pedofilo è un criminale molto lucido, ma con una scarsa percezione della gravità delle sue inclinazioni. Egli è un profondo conoscitore del mondo infantile e adolescenziale e grazie a questo sa dove e come concentrare le sue energie per aumentare la probabilità che il minore si fidi di lui. Grazie al diffondersi di internet egli trova sulla rete le vittime da adescare, con le quali generalmente inizia una conversazione su tematiche banali, per poi passare a una dichiarazione sentimentale e una richiesta di confidenze sessuali. Il passo successivo riguarda il chiedere immagini osé.
Purtroppo, negli ultimi anni siamo di fronti ad un nuovo tipo di crimine, quello in cui è il minore in età preadolescenziale (generalmente intorno agli 11-14 anni) a proporre una loro disponibilità sentimentale ed erotica, in modo provocante, a coetanei e adulti.
Naturalmente è importane tenere presente che questi sono comunque delle Vittime e, in quanto minori vanno protetti e non bisogna approfittarsene. A questo scopo è stata istituito il C.N.C.P.O (Centro nazionale per il contrasto della pedopornografia sulla rete internet), presso il servizio di Polizia Postale, che si occupa di prevenzione e repressione di questi reati. L’obiettivo primario è la difesa dei ragazzi in Internet, attraverso servizi di monitoraggio per la ricerca di spazi virtuali clandestini, dove si offrono immagini e filmati di minori.
Purtroppo, il fenomeno della Pedopornografia è ben radicato, infatti ogni settimana, in particolare sui social network vengono aperti all’incirca venti nuovi gruppi di pedofili, i cui visitatori giornalieri sono sui 100.000.
È recentissima la notizia dell’arresto, nel fiorentino, di due uomini di 45 e 47 anni, nell’ambito della maxioperazione “Big Surprise” di contrasto alla divulgazione online di materiale pedopornografico coordinata dal Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia Online; nello specifico il reato si è perpetrato per mezzo di KIK, un’applicazione di messaggistica istantanea ed attualmente sono indagate altre 25 persone.
Bisogna quindi stare ben attenti a ciò che ci accade intorno e denunciare subito all’autorità appena vediamo qualcosa che potrebbe riferirsi alla problematica in questione. È inoltre importante fare attenzione a chi lavora a stretto contatto con i bambini e minori in una posizione di autorità, in quanto questi ultimi potrebbero sentirsi obbligati a fare ciò che gli viene richiesto.
I bambini sono molto sensibili a ciò che gli accade e per tale motivo vanno protetti. Affinché questi non diventino a loro volta dei criminali in futuro dobbiamo cercare di evitare alcuni traumi che potrebbero rovinarli la vita per sempre!
Dott.ssa Angelica Mencarini
Dott.ssa Teresa Garritano
Fonti:
Cass. Pen., III sez., sentenza n. 11044 del 8 marzo 2017
Douglas, J.E., Burgess, A.W., Burgess, A.G., & Ressler, R. (2013): Crime Classification Manual: a standard system for investigation and classifying violent crimes (3. Ed). (M. Picozzi, Trad.; 2 Ed). New York: John Wiley & Sons, Inc
MOLITERNI L. P. Operazione Big Surprise: indagate a Firenze 24 persone e 2 arrestate – (periodicodaily.com)https://www.periodicodaily.com/operazione-big-surprise-indagate-a-firenze-24-persone-e-2-arrestate/
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