Maltrattamenti in Famiglia: reato e sfaccettature


I procuratori delle Corti di Appello di tutto il territorio italiano, in occasione dell’apertura dell’anno giudiziario 2021, hanno evidenziato l’incremento del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi.

Sono aumentati vertiginosamente soprattutto i maltrattamenti perpetrati all’interno delle mura domestiche, a causa delle restrizioni alla circolazione che nell’ultimo anno hanno costretto a casa la maggior parte della popolazione mondiale.

Questo è uno – tra i tanti – degli effetti collaterali causati dalle norme imposte per arginare la pandemia: se da un lato vi è stata una diminuzione dei reati in generale,  dall’altro è stato registrato un boom di delitti contro i familiari e/o conviventi, spesso donne e bambini.

In questo articolo si analizzerà il reato c.d. di maltrattamenti in famiglia, che presenta sfaccettature peculiari e, a volte, non del tutto ovvie.

In cosa consiste, dal punto di vista tecnico-giuridico, questo delitto?

L’art. 572 del codice penale, rubricato “Maltrattamenti contro familiari o conviventi”, punisce “chiunque […] maltratta una persona della famiglia o comunque convivente, o una persona sottoposta alla sua autorità o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per l’esercizio di una professione o di un’arte”.

Dal testo della norma si evince un primo elemento costitutivo della fattispecie: è un reato proprio, ciò vuol dire che può essere commesso da un soggetto che ricopre uno specifico ruolo, all’interno di una relazione (amorosa, lavorativa) ponendolo in una posizione di autorità rispetto alla persona offesa (per fare qualche esempio: marito/moglie, fidanzato/a, convivente, genitore, allenatore, insegnante, baby-sitter, datore di lavoro.

Tale reato ingloba in se stesso una pluralità di condotte che possono essere divise in:

  • quelle che nascono come lecite: si pensi ad un litigio dai toni accesi fra partner, oppure al genitore che sgrida il figlio o ancora all’insegnante che riprende l’alunno;
  • quelle che, invece, sono di per se illeciti penali, se isolatamente considerate costituiscono a loro volta reato e potrebbero essere autonomamente perseguibili penalmente (ad es.: ingiurie, minacce, lesioni personali gravi o gravissime).

Le violenze che integrano questo tipo di reato possono essere sia fisiche, ma anche e solo verbali.

Ai fini della sussistenza del reato ex art. 572 c.p., in ogni caso, la pluralità delle condotte poste in essere devono consistere in vere e proprie vessazioni che mirano a far cadere la persona offesa in uno stato di prostrazione che rende difficile, e spesso impossibile, la continuazione del normale e sano stile di vita: la vittima si sente incapace di agire, vive nella paura e nel timore di ritorsioni più cruente nel caso in cui cerchi di ribellarsi.

Si arriva così ad un altro elemento indefettibile del reato in esame: l’abitualità.

Le condotte sopra citate, siano o meno astrattamente punibili penalmente, per integrare la fattispecie di maltrattamenti in famiglia, devono essere unite tra loro dal vincolo della continuità ed al fine di attuare il medesimo disegno criminoso: far vivere la persona oggetto delle vessazioni in stato di perdurante prostrazione.

Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione statuendo che “che per ritenere raggiunta la prova della materialità dell’elemento materiale di tale reato non possono essere presi in considerazione singoli e sporadici episodi di percosse e lesioni…” , ciò dimostra come sia fondamentale, in sede processuale, provare che le condotte siano state protratte nel tempo e che siano avvinte da abitualità.

Sarebbe errato credere che l’arco temporale, entro il quale le condotte devono protrarsi, debba essere eccessivamente lungo. Ciò che è necessario è il vincolo di continuità tra le azioni e lo stato di prostrazione della persona offesa. 

Pertanto potrebbe sussistere il reato di maltrattamenti in famiglia anche in caso di condotte perpetrate solo per qualche settimana o qualche mese.

Possibile, tra l’altro, la configurazione del reato ex art. 572 c.p. anche se vi sono dei periodi di normalità in cui i due protagonisti sono in (apparente) armonia.

È molto più frequente, però, che tale reato emerga solo dopo molti ani di violenze verbali e/o fisiche, questo perché si tratta di un reato in cui la vittima non ha vie di uscita e, molto spesso, anche se avesse la possibilità di denunciare sarebbe paralizzata dalla paura.

Qual è l’elemento psicologico?

Altro elemento fondamentale è il dolo, che viene classificato come generico: è sufficiente che il soggetto agente avesse, al momento della commissione del fatto, la coscienza e la volontà di infliggere sofferenze alla vittima allo scopo di farla sentire inetta e costringerla a vivere nel timore per la propria incolumità e per le persone a lei vicine, spesso figli minori.

L’esclusione del dolo è possibile solo nel caso in cui l’imputato venga definito incapace di intendere e di volere per vizio totale o parziale di mente, circostanza che potrebbe essere appurata solo con una perizia psichiatrica.

Il vizio totale di mente (ex art. 88 c.p.) esclude anche l’imputabilità del soggetto, ovvero la capacità di stare in giudizio, poiché nel soggetto agente era totalmente assente la volontà e la coscienza di infliggere quel determinato male.

Il vizio parziale di mente (ex art. 89 c.p.) complica il giudizio – spettante sempre al giudice che è perito peritorum – in quanto è necessario stabilire quale area abbia inficiato: quella della volontà o quella della coscienza? Spetterà al perito, nominato dal giudice, l’arduo compito di rispondere al quesito.

In presenza di vizio parziale, quindi dell’applicabilità dell’art. 89 c.p., non si avrebbe esclusione della punibilità, ma solo un’importante riduzione della pena.

Nel caso del reato di maltrattamenti in famiglia il vizio parziale di mente che vada a minare la sfera della volontà e non quello dell’intenzione, potrebbe escludere la responsabilità penale dell’imputato. Il soggetto, pur cosciente che quelle azioni erano sbagliate, non è riuscito a controllarsi a causa del disturbo che inibisce la capacità di autocontrollo.

Questo non deve far credere che il soggetto rimanga impunito, egli potrebbe essere sottoposto ad una misura di sicurezza, se a seguito della perizia venga considerato pericoloso oppure può accadere che venga sottoposto a delle cure costanti presso una struttura idonea.

Chi subisce le violenze è unica vittima?

Accade sovente che i figli minori della coppia, all’interno della quale si consuma il reato di maltrattamenti, assistano alle violenze verbali e/o fisiche subite dalla madre (o più raramente dal padre).

Per tale motivo dal 2019 la L. n. 69 ha introdotto il comma sesto all’art 572, c.p. in cui i figli minori di 18 anni sono considerati a tutti gli effetti persone offese dal reato. 

La stessa legge ha ulteriormente inasprito la fattispecie in esame, introducendo al comma 2 nuove circostanze aggravanti: nel caso in cui il reato sia perpetrato alla presenza o in danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di persona disabile la pena viene aumentata fino alla metà.

Pena efficace?

L’art. 572, 1 comma, c.p. prevede la pena della reclusione da tre a sette anni. 

Una domanda sorge spontanea: in reati di questo genere le sanzioni restrittive della libertà personale sono realmente efficaci nel lungo termine?

Nel sistema penale italiano la pena deve tendere alla rieducazione del reo, ma nella pratica ciò è difficile che avvenga.

Basti pensare che i processi penali hanno una durata minima di 3-4 anni solo per il primo grado di giudizio.

Nel caso del reato di maltrattamenti contro familiari o conviventi, il presunto reo potrebbe essere condannato ad un pena che supera di poco il periodo già scontato in regime cautelare e questo a scapito della riabilitazione (ed anche della vittima se si pensa che il soggetto potrebbe ritornare in libertà).

Assodato che qualsiasi tipo di violenza rimane riprovevole e che è necessario prevedere delle sanzioni per le condotte integranti il reato analizzato in questo articolo, viene naturale chiedersi se sia possibile la realizzazione la vera rieducazione del reo – prevista dalla Carta Costituzionale – al fine di reinserirlo all’interno della società, se ciò non accadesse la persona che esce dal carcere potrebbe essere anche peggiore di quella che vi è entrata.

La centralità della testimonianza della Persona Offesa.

È fondamentale che sia la persona offesa dal reato a proporre denuncia.

La testimonianza della vittima – in reati di questo tipo – diviene fondamentale per costruire la prova principale, se non unica, della colpevolezza dell’imputato all’interno del processo.

Costante giurisprudenza ritiene che “le dichiarazioni della persona offesa, ove intrinsecamente attendibili, sono fonte di prova idonea a fondare la colpevolezza, ciò comporta la non necessarietà di ulteriori riscontri probatori rendendo la testimonianza della parte offesa, oltre che centrale e decisiva, pressoché inattaccabile. 

È pur vero che la testimonianza della vittima viene posta al rigoroso vaglio del giudice per evitare clamorosi errori giudiziari, ma rappresenta una reale tutela per la persona offesa.

Si tratta di reati che si consumano nell’intimità della vita familiare, senza testimoni, che, qualora presenti, saranno i figli minori a loro volta vittime.

L’attenzione posta dai giudici alla testimonianza della parte offesa è, di fatto, una preziosa garanzia all’effettività della tutela della vittima.

E voi cosa ne pensate? Quali altre garanzie effettive potrebbero essere attuate?

Dott.ssa Teresa Garritano

 

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1. A Ananasso  “Maltrattamenti in famiglia: in aumento durante il lockdown”, la Repubblica, 30 gennaio 2021

2. Cass., Sez. VI, 24 aprile 2013, n. 18616

3. Cassazione penale sez. VI, 20/11/2018, n.761

4. Cassazione Penale, Sez. III, sentenza n. 2911/2021