Catcalling: l’ultima frontiera della molestia di strada. Tra profili psicologici e rilievi giuridici.

Un fenomeno sempre più diffuso in Italia é il c.d. catcalling, l’ultima frontiera delle violenze di genere.

Le molestie di strada, come fischi e apprezzamenti di cattivo gusto rivolti alle donne, sono nuovamente al centro dell’attenzione dopo che la celebre Aurora Ramazzotti ne è stata vittima durante una corsa al parco, episodio che ha denunciato pubblicamente in una storia di Instagram che ha poi fatto il giro del web, finendo anche sui principali organi di stampa.

La ragazza ha evidenziato come nel 2021 sia inaccettabile che le donne siano oggetto di commenti volgari, sorrisi ed attenzioni indesiderate, comportamenti che oggi, a differenza del 1956, anno a partire dal quale l’Accademia della Crusca ricostruisce l’origine del catcalling, vengono denunciati.

Il vocabolo cat calling è intraducibile alla lettera: mentre nel Settecento aveva per lo più il significato di “grido, lamento, suono simile ad un lamento” ed indicava rispettivamente l’atto di fischiare a teatro gli artisti sgraditi e il fischio di disapprovazione stesso, nel 2018 il Governo Francese, così come quello di altri Paesi, ha approvato una legge che dichiara punibile il catcalling su strade e mezzi di trasporto pubblico con multe fino a 750 euro, oltre ad una mora per comportamenti più aggressivi.

La portata del fenomeno è piuttosto ampia in quanto le molestie di strada possono includere sia azioni o commenti con connotazione sessuale sia insulti omofobi, transfobici, etnici, religiosi, nonché concernenti la classe sociale e la disabilità.

Infatti, il disegno di legge varato da Macron, dichiara il catcalling una vera e propria molestia che esula dal mero flirt non ricambiato e che consiste “ nell’imporre a una persona osservazioni o comportamenti in natura sessuale o sessista che ledano la dignità di tale persona in ragione del loro carattere degradante o umiliante, o che creino situazioni intimidatorie ostili o offensive”.

In Italia, sebbene il catcalling sia al centro del dibattito sul web e siano nate una serie di iniziative volte a sensibilizzare l’opinione pubblica sulla discriminazione e la violenza di genere, non esiste un reato per punire il catcalling in quanto si parla genericamente di molestie di strada o per strada, specificazione che attribuisce una connotazione restrittiva e meno negativa del comportamento stesso il quale non viene, pertanto, riconosciuto come una vera e propria violenza psicologica.

Ai fini della configurazione della fattispecie in esame, i predetti comportamenti potrebbero essere apparentemente ricondotti, in via preliminare, alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone di cui all’art. 660 c.p., norma che tutela il turbamento della pubblica tranquillità attuato tramite l’offesa all’ordine pubblico e che punisce la condotta oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo nell’altrui vita privata e di relazione.

Dalla lettera della legge si evince chiaramente come la disposizione italiana abbia una portata restrittiva rispetto alla nuova normativa Francese che inquadra come fattispecie di reato l’osservazione verbale in sè lesiva della dignità della persona offesa, umiliata, degradata o intimidita, punendo proprio la dignità della persona offesa molestata.

Per contro, qualora il comportamento non fosse posto in essere con eccessiva insistenza e pertanto non potesse definirsi petulante, potrebbe ritenersi integrata la fattispecie di cui all’art. 612 bis c.p., il c.d. stalking, reato connotato, però, da un perdurante stato di ansia e di paura, sensazione difficilmente manifestabile dopo il verificarsi di una molestia in strada.

Appare evidente come, ad oggi, il catcalling non integri ancora nessuna fattispecie di reato e come risulterebbe improprio ricondurlo sia alla contravvenzione di molestia o disturbo alle persone sia al delitto di atti persecutori.

Nonostante le varie difficoltà di inquadramento giuridico del catcalling, non bisogna sottovalutare il turbamento che questo genere di molestie di strada suscita nelle vittime, malessere che determina nelle medesime un vero e proprio senso di colpa.

Una delle principali conseguenze psicologiche della violenza subita, sia essa verbale o sessuale, riguarda l’impatto negativo sull’autostima e sul senso del sé. La vittima tende a sentirsi in colpa, come se avesse fatto lei qualcosa di sbagliato che possa aver polarizzato su di sé l’attenzione dell’aggressore o, peggio ancora, come se ci fosse qualcosa di sbagliato in lei per ricevere un trattamento di questo tipo. Questo accade perché la persona tende a rivedere passo dopo passo l’avvenimento che l’ha vista coinvolta, cercando le ragioni per cui è diventata vittima: questo nasce da un’esigenza interna volta alla ricerca di spiegazioni del perché proprio lei o lui è diventato vittima e al contempo vengono espressi dubbi su se stessi e sulla preoccupazione di poter essere vittima di molestie anche in futuro.

Un’emozione spesso presente nella vittima è quella della vergogna, che nasce dalla valutazione della propria inadeguatezza; il soggetto mette in discussione il proprio modo di essere e questo fa sì che ci siano poche probabilità di porre rimedio a quello che si considera l’errore. La vergogna può quindi portare la vittima a sentirsi in difetto, come se fosse lei sbagliata e come se dovesse “nascondere” quello che è successo.

Non è infrequente che la vittima di molestie affermi di “sentirsi sporca”.

Inoltre, ad alimentare il senso di colpa e la vergogna vi è il fenomeno della vittimizzazione secondaria, che si verifica quando viene attribuita la colpa alla vittima stessa per aver subito il torto. Basti pensare a coloro che giustificano una violenza sessuale dicendo “Aveva la mini gonna, quindi se l’è cercata”.

La vittima si sente impotente, senza via d’uscita e calpestata nella propria identità e dignità.  Il senso di colpa e la vergogna possono evolvere in patologie come il disturbo post traumatico da stress, il disturbo depressivo maggiore, disturbi d’ansia e disturbi del sonno.

Alle tragiche conseguenze psicologiche si aggiunge il fatto che spesso le persone che si trovano a subire molestie non reagiscono, o almeno non immediatamente, e questo per una serie di motivi. In primis vi è un senso di impotenza che porta a credere di non avere armi con cui difendersi, e quindi di non sapere come agire per tentare di porre fine al comportamento molesto.

Vi è poi la paura di essere preso di mira a propria volta, e questo capita soprattutto nei casi di “cat calling”, in quanto la vittima potrebbe non reagire per paura che un commento di troppo al molestatore possa scatenare ulteriormente il suo comportamento invadente.

Infine, un ultimo motivo per cui la persona non interviene per bloccare il comportamento molesto risiede nel cosiddetto “effetto spettatore”, che si manifesta quando si attende che qualcun altro agisca, con il triste epilogo che nessuno prende posizione.

Qui di seguito sono riportati alcuni comportamenti, che insieme formano la “Regola delle 5 D”,  che potrebbero rivelarsi utili ed efficaci nel caso in cui ci trovassimo noi coinvolti in prima persona in un episodio di molestie, oppure se ne fossimo spettatori:

  • Distrarre→ adottare un approccio indiretto per interrompere la molestia, per esempio fingere di raccogliere qualcosa da terra.
  • Delegare→ ovvero chiedere aiuto a qualcuno che detiene una posizione di autorità.
  • Documentare→ osservare e testimoniare, documentando la molestia a cui stiamo assistendo tramite foto o video (utilizzabili solo con il permesso della vittima).
  • Dare sostegno alla vittima→ questo vale soprattutto nei casi in cui si trovi ad essere spettatori di una molestia.
  • Dire→ rivolgersi al molestatore cercando di interrompere il comportamento, ma senza essere aggressivi per evitare un’escalation di violenza.

Alla luce di ciò, si auspica che vi possa essere un qualche tipo di intervento da parte del legislatore per regolamentare il fenomeno e nel contempo che si attuino delle campagne di sensibilizzazione con lo scopo di scoraggiare questo comportamento sgradito e allo stesso modo di fornire strumenti per potersi difendere.

Dott.ssa Cecilia Gerbotto

Dott.ssa Sofia Gibelli

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1. Traduzione della norma francese “ Imposer à une personne tout propos ou comportements à connotation sexuelle ou sexiste qui soit porte atteinte à sa dignité en raison de son caractère dégradant ou humiliant, soit créé à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

2. Art. 660 c.p. – Molestia o disturbo alle persone. Chiunque, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, ovvero col mezzo di telefono, per petulanza o per altro biasimevole motivo, reca a taluni molestia o disturbo è punito con l’arresto fino a sei mesi o con l’ammenda fino a euro 516.

3. Art. 612 bis c.p. – Atti persecutori. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da un anno a sei anni e sei mesi chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia e paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita.

La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale.

La querela è comunque irrevocabile se il fatto è commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si produce tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.