La cyberpedofilia: quando la Rete non è un luogo sicuro

La Rete consente di avere una comunicazione con gli altri diretta ed interattiva. Sempre di più Internet, Social Network e piattaforme di gioco online sono diventati anche covo di pedofili, che adescano bambini per ottenere fotografie, dati personali e incontri a sfondo sessuale.

Siamo di fronte alla cosiddetta cyberpedofilia.

Risale al 2006 la Legge che ha istituito il Centro Nazionale per il Contrasto alla Pedopornografia online della Polizia di Stato (L 38/2006) per intercettare e punire lo sfruttamento sessuale dei minori in rete. Le dimensioni del fenomeno sono impressionanti: in Europa, ogni anno quasi 18 milioni di bambini sono vittime di abuso sessuale e ogni 7 minuti una pagina web mostra immagini di bambini abusati sessualmente. La forte diffusione della connettività on line ha spinto gli abusanti a privilegiare i contatti via web con i minori.

Secondo l’indagine Ipsos “Minori e percezione dei rischi”, realizzata a inizio di quest’anno per Save the Children, il Web per l’85% degli adulti e il 74% dei ragazzi italiani intervistati, rappresenta un luogo a rischio. I dati del Dossier Abuso sessuale e pedofilia di Telefono Azzurro nel 2019 mostrano un aumento in percentuale nel 2019 rispetto all’anno precedente delle segnalazioni di abuso sessuale online (9,6% nel 2019, 6% nel 2018).

Dietro ad un monitor un pedofilo telematico trova maggiormente terreno fertile per liberare con disinvoltura la propria perversione e i propri impulsi. A differenza che nella realtà fisica parallela, il pedofilo, nel cyberspazio, percepisce lontana l’opinione pubblica pronta a demonizzarlo e più vicina la potenziale vittima da irretire. Mentendo il più delle volte sull’età anagrafica, l’abusante riesce a presentarsi come coetaneo. L’instaurazione di un contatto confidenziale è favorita anche dal contesto di solitudine in cui si trova il minore, incontrollato nel luogo virtuale. Alimentando insicurezze, lamentele o paure, e cercando di porsi da amico e confidente per costruire legami pseudo-affettivi, il pedofilo inizialmente fa di tutto per conquistare l’interesse e l’affidamento da parte del minore.

La creazione di un clima di attrattività e fiducia gli consentirà, in un momento successivo, di spostare il dialogo sulle sue mire e la conoscenza virtuale su altri canali come il cellulare o l’e-mail, fino ad arrivare alla richiesta di immagini, azioni sessuali virtualmente mediate e ad incontri reali offline. Talvolta, il pedofilo è in grado di risalire da solo alle informazioni sensibili della vittima, sfruttando la possibilità di rinvenirle perché rilasciate in Rete con superficialità e messe a disposizione di chiunque, compreso di un malintenzionato. Queste informazioni risultano facilmente accessibili e a portata di un clic nel caso dell’indicazione della localizzazione nelle foto e nei post, della condivisione di dati privati su forum, chat, Social. Essere consapevole dei rischi esistenti online, è un primo importante passo per navigare con coscienza e saper riconoscere un pericolo.

La pedofilia on-line si muove soprattutto scambiando materiale e immagini illegali tra gli utenti attraverso l’uso di spazi e servizi web, interagendo su chat tematiche e gruppi creati ad hoc, sfruttando vari circuiti di file sharing, forum, Social Network, cloud, alle reti darknet convinti di essere protetti da anonimato. L’abuso sessuale di minori nutre la pedopornografia, ossia la produzione di foto e filmati di violenza sessuale diffusi all’interno della “comunità pedofila”, dove tali comportamenti delittuosi sono perpetrati anche su commissione e dietro pagamento in appositi siti web. Chi gestisce e visita questo genere di siti commette un reato ed è perseguito legalmente.

La Convenzione di Lanzarote, ratificata con la Legge n.172/2012, riconduce tale tipologia di siti ai reati di apologia ed istigazione delle pratiche sessuali sui minori di pedofilia e pedopornografia ex art. 414 bis c.p. La fattispecie punisce con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni, e salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con qualsiasi mezzo e con qualsiasi forma di espressione, pubblicamente istiga a commettere o fa apologia di uno o più dei seguenti delitti  in danno di minori: prostituzione minorile (art. 600-bis); pornografia minorile e detenzione di materia pedopornografico anche in riferimento a immagini virtuali (artt. 600-ter, 600-quater, 600-quater.1); turismo sessuale (art. 600-quinquies); violenza sessuale semplice e di gruppo in danno di minorenne (artt. 609-bis e 609-octies); atti sessuali con minorenne (art. 609-quater); corruzione di minorenne (art. 609-quinquies). L’adescamento è un reato procedibile d’ufficio, che deve essere denunciato all’Autorità Giudiziaria o alle Forze dell’Ordine, ed è punito, se il fatto non costituisce più grave reato, con la reclusione da uno a tre anni. L’art. 609 undecies del c.p. definisce l’adescamento come qualsiasi atto compiuto da un adulto che con lusinghe, minacce o altri espedienti, ha lo scopo di ottenere la fiducia di un minore di anni 16, per avere foto, video, approcci e incontri sessuali, anche su socialnetwork, servizi di messaggistica istantanea o in chat.

Ricordiamo che la linea di Ascolto al numero 1.96.96 e la linea di Emergenza 114 del Telefono Azzurro sono contatti per aiutare bambini, adolescenti e adulti, chiunque si trovi in situazioni di emergenza, rischio e pregiudizio.

 

Dott.ssa Carmelina Sessa