Coronavirus & cyberbullismo: utilizzo improprio di Internet e conseguenze giuridiche

Articolo scritto per APCCB – Associazione Prevenzione Contrasto Cyberbullismo

Le decisioni politiche attuate per limitare il contagio da Coronavirus ci hanno condotto in primo luogo ad un isolamento forzato, che ha limitato gli spostamenti liberi. Le ricadute della reclusione domestica sono state immediate ed hanno prodotto risvolti sulle ordinarie routine di ciascuno, in particolare, quelle degli studenti con la didattica a distanza e quelle dei lavoratori con lo Smartworking.
La quarantena ha annoverato, inoltre, tra i suoi effetti, molti fenomeni correlati con l’utilizzo intenso, quanto spesso improprio, della Rete e delle relative interconnessioni.
In questo articolo ci soffermeremo sui rischi, derivanti dall’impiego distorto delle Tecnologie digitali nel contesto scolastico e della didattica on-line, analizzando le conseguenze giuridiche in cui si può incorrere.
Iniziamo col dire che, a conferma del fatto che il cyberbullismo cresca in parallelo con l’aumento della presenza dei ragazzi su Web, Internet e Social Media (1), durante il periodo del Lockdown è stato registrato un notevole incremento del fenomeno. A preoccupare, inoltre, c’è l’età sempre più bassa delle persone coinvolte, sia nel caso delle persone offese che dei cyberbulli.
Stando alle stime del Ministero dell’Istruzione, il 70% degli infra-quattordicenni fa uso dei social, sebbene per costoro il trattamento dei dati richieda il consenso dei genitori e l’età minima per l’utilizzo degli stessi sia 14 anni (2). Prima di addentrarci nella nostra analisi, chiariamo di cosa stiamo parlando.
Per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali realizzati, per via telematica, a danno di minori, nonché la diffusione di contenuti on-line riguardanti uno o più componenti della famiglia di un minore con lo scopo di isolarlo, attaccarlo o metterlo in ridicolo (art. 1.2 della Legge 29 maggio 2017, n. 71 (3), di cui parleremo più avanti).

È evidente che il cyberbullo si serva degli strumenti tecnologici che consentono una connessione virtuale tra gli individui, per compiere atti di prepotenza, offensivi ed intimidatori nei confronti della vittima prescelta, attraverso la condivisione anche di video o immagini violenti, lesivi per umiliarla. A differenza del classico bullo, che agisce in una dimensione reale ed in un luogo fisico, dove ha un contatto diretto con la vittima e con chi assiste all’atto, il cyberbullo manca di un contatto diretto con la vittima. Ciò gli consente di operare nell’anonimato e mostrare le sue azioni moleste ad un pubblico, che nel mondo digitale, di condivisione in condivisione, può essere sempre più grande ed incontrollato. Da contraltare all’anonimato ed alla distanza, fanno l’assenza di una percezione della gravità delle azioni che compie ed un basso senso di empatia, al punto tale che il cyberbullo si sente completamente libero, schermato com’è nella trincea dell’on-line.


In Italia il cyberbullismo è molto diffuso, e, in seguito all’emanazione della Legge 71/2017, è un reato a tutti gli effetti, sebbene sia ancora poco conosciuto. La legge italiana 71/17, che reca “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”, si presenta come la prima legge in Europa ad occuparsi di questo fenomeno. Tale legge è dedicata a Carolina Picchio, la prima ragazza vittima di cyberbullismo in Italia, morta suicida sette anni fa, a soli 14 anni, dopo la diffusione in rete di alcune sue immagini intime. Questa normativa, sulla base della Decisione 1351/2008/CE (4) sulla protezione dei bambini che usano Internet, si ispira a principi di sicurezza partecipativa, ed ha un carattere preventivo oltre che inclusivo, perché si pone in dialogo direttamente con le famiglie, il mondo della scuola, le istituzioni e le aziende legate al mondo del Web. In nome e ricordo di Carolina Picchio è nata anche la Fondazione Carolina, che lavora per battersi contro i fenomeni illegali in rete, sensibilizzando e istruendo i giovani, la collettività tutta, sui rischi provocati da queste condotte penalmente rilevanti e perseguibili.
Alla diffusione del cyberbullismo, nella maggior parte dei casi, non corrisponde sempre l’altrettanta piena consapevolezza di commettere un reato; molto spesso le azioni vengono realizzate senza veramente conoscere le conseguenze a cui si va incontro. Tra Marzo ed Aprile, in soli due mesi, quando si era in pieno svolgimento della didattica on-line e in situazione di isolamento causa quarantena, sono stati segnalati a questa associazione circa 400 episodi di cyberbullismo, ossia un numero di casi fino a 8 volte maggiore, rispetto alla media mensile ordinaria (5). Lo stesso dato allarmante ha trovato riscontro in altre simili associazioni.
Le condotte, generalmente perpetrate a danno sia di compagni che di insegnanti, sono avvenute per mezzo di condivisione su gruppi WhtasApp e Telegram di video osceni, messaggi virtuali di odio verso le donne, foto personali e modificate dei minori come anche degli insegnanti, insulti, creazione di gruppi sempre Social di stupro virtuale, intrusioni da parte di estranei sulle piattaforme online usate per lo svolgimento delle lezioni, sexting, e persino casi di revenge porn (6). Quest’ultimo reato, introdotto dalla Legge 19 luglio 2019 n. 69, cd Codice Rosso, all’art. 10, punisce proprio la subdola condivisione in Internet di immagini o video intimi, senza il consenso della vittima che vi è ritratta.


Riguardo, poi, alle piattaforme di videoconferenza, essendo parificate ai luoghi aperti al pubblico, per esse la giurisprudenza da richiamare è la stessa consolidata in riferimento ai mass media e Social Network, relativamente al riconoscimento anche in questi casi del reato di diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati (art. 595, 612 cp e art. 167 del Codice della privacy).
Inoltre, offendere gli insegnanti durante le lezioni on-line integra ancora un altro reato, e precisamente quello di oltraggio a pubblico ufficiale (art. 341 bis cp).
Venendo adesso alla normativa contro il cyberbullismo, precisiamo che si rivolge esclusivamente ai ragazzi minori, sia vittima che cyberbullo, e coinvolge sotto un profilo di assunzione di responsabilità tutta la comunità educante (sistema Scuola-famiglia), prevedendo che il reato sia punito e sanzionato per tre tipologie distinte di responsabilità: la culpa del minore (l’ultraquattordicenne autore del fatto risponde personalmente in sede penale) e la culpa in vigilando ed educando (art. 2048 cc, responsabilità civile) sia dei genitori che della Scuola, su cui ricadono precisi compiti educativi e di controllo.
Le sanzioni per i minori coinvolti possono andare dalla sospensione fino alla espulsione da Scuola o insufficienze in condotta che possono determinarne la bocciatura, a seconda dei regolamenti di istituto e della gravità dei fatti commessi. La legge prevede, oltre alla punizione, anche un percorso di recupero con finalità rieducative dello lo studente che ha commesso il fatto, mediante, ad esempio, lo svolgimento di attività riparatorie di rilevanza sociale o scolastica.
Tra i principali punti in cui si articola la Legge sono da annoverare:

  • 1 la segnalazione, con cui l’ultra-quattordicenne, il genitore o chi esercita la responsabilità sul minore, può richiedere al titolare del trattamento o al gestore del sito internet, del social media l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi dato del minore vittima di cyberbullismo, ivi pubblicato (ad es. materiale online come foto o video imbarazzanti, offensivi, pagine web e post in cui si è vittime di minacce, offese, insulti o ricatti);
  • 2 la rimozione, da richiedere al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvede entro 48 ore, se la segnalazione rimane inevasa;
  • 3 l’ammonimento del Questore nei confronti del minore reo, nei casi in cui non sia stata proposta denuncia per diffamazione, minaccia o trattamento illecito di dati;
  • 4 la formazione continua nelle scuole, mediante la promozione di progetti, nonché azioni territoriali integrate in materia di lotta al cyberbullismo ed educazione all’uso consapevole della rete Internet, e relativi diritti e doveri connessi. Sempre in ottica preventiva, c’è l’individuazione per ogni istituto scolastico di un Referente tra i docenti, con il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e contrasto, nel rispetto delle linee di orientamento sviluppate dal Ministero dell’Istruzione con la Polizia di Stato;
  • 5 la previsione di un Tavolo interministeriale permanente, con il compito di redigere un piano integrato di contrasto e prevenzione, un sistema di raccolta dati e monitoraggio, un codice di co-regolamentazione a cui gli operatori della rete devono attenersi; prescrizioni che, ad oggi, non hanno ancora visto attuazione (7).


Nonostante in quest’ultimo punto nevralgico, la Legge risulti nei fatti bloccata, e nonostante alcune lacune sulla non piena capacità di contrastare il fenomeno – soprattutto considerando che un contenuto di testo, immagine o video potrebbe essere scaricato e riprodotto attraverso nuove condivisioni su altri siti o Social, diversi da quello a cui è stata inviata richiesta di oscuramento, rimozione o blocco – va dato atto, al sistema giuridico italiano, di essere stato il primo in Europa ad aver predisposto una tutela legislativa per gli episodi di cyberbullismo, cogliendo quella necessità, socialmente ed istituzionalmente avvertita, di promuovere e conseguire una dimensione digitale delle relazioni più etica ed autentica.

Dott.ssa Carmelina Sessa – Praticante Avvocato, Tirocinio in Procura Generale e collaboratrice di Nemesi Diritto&Psicologia


Note

1 B. L. Mazzei, Cyberbullismo, cresce l’allarme ma la legge per ora resta sulla carta, in Ilsole24ore, 12 giugno 2019 https://www.ilsole24ore.com/art/cyberbullismo-cresce-l-allarme-ma-legge-ora-resta-carta-ACxV4BP.


2B. L. Mazzei, Cyberbulli la legge che non decolla, in Ilsole24ore, 10 giugno 2019, http://scuola24.ilsole24ore.com/art/scuola/2019-06-07/cyberbulli-legge-che-non-decolla-175339.php?uuid=ACC8L4O.


3 Per il testo completo della Legge 29 maggio 2017, n. 71, Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo cfr. https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2017/06/3/17G00085/sg.

4EUR-Lex https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32008D1351.


5 Dati e statistiche visibili sito web della Fondazione https://www.fondazionecarolina.org/.


6 F. Malvani, Codice Rosso: il nuovo reato di Revenge Porn, in http://www.salvisjuribus.it/codice-rosso-il-nuovo-reato-di-revenge-porn/.

7 Per approfondire, si consiglia M. Orofino e F. G. Pizzetti, Privacy, minori e cyberbullismo, in I diritti nella “rete” della Rete, Giappichelli Editore, Torino, 2018.