ECOBONUS: scopri cos’è e come funziona

ecobonus

Il D.L. n. 34/2020 – cd “Decreto Rilancio” ha introdotto nuove importanti detrazioni fiscali per incentivare interventi edilizi finalizzati alla massimizzazione del rendimento energetico degli edifici esistenti. Ecco in cosa consiste l’Ecobonus (detto anche Superbonus) del 110%, di cui stiamo sentendo parlare da giorni.

In questo articolo ci occuperemo di analizzare gli aspetti relativi agli interventi ammessi, ai soggetti beneficiari e alle modalità di ottenimento dell’Ecobonus.

Precisiamo, sin da ora, che la sua attuazione pratica è subordinata all’emanazione di un provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, chiarificatore di alcuni aspetti relativi all’ottenimento dell’agevolazione, e del Decreto attuativo del Ministero dello sviluppo economico (Mise). Quest’ultimo dovrà stabilire nel dettaglio le procedure relative ai requisiti tecnici dei progetti, limiti di spesa dei singoli interventi e sistemi di controllo.
Per questo motivo, meglio non apportare modifiche su un edificio con l’intenzione di usufruire del bonus, se non c’è la conversione in Legge del Decreto “Rilancio”, in considerazione delle modifiche che potrebbero essere apportate.

Prima di vedere, adesso, quali sono gli interventi di efficientamento energetico che potranno godere della detrazione fiscale al 110% in base all’art. 119 del Decreto Rilancio, facciamo una premessa importante sull’arco temporale e sulla questione del tetto massimo. Le spese sostenute per tali interventi dovranno essere effettuate nel periodo che va dal’1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 e non dovranno superare un tetto massimo, ai fini della detrazione, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

INTERVENTI AMMESSI

1) Isolamento termico delle superfici opache verticali e orizzontali che interessano l’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio medesimo. I materiali isolanti da utilizzare dovranno rispettare i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017 (si veda allegato al DM 11 ottobre 2017, al paragrafo 2.4.2.9, che definisce le caratteristiche che devono possedere gli isolanti termici ed acustici). Le spese che si potrà portare in detrazione non dovranno superare l’importo di 60.000 E.

2) Sostituzione degli impianti di riscaldamento esistenti con impianti centralizzati, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo, microcogenerazione nelle parti comuni degli edifici e sugli edifici unifamiliari. Il tetto massimo di detrazione è qui pari ad un ammontare complessivo delle spese di 30.000 E, comprese quelle relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

3)Tutti gli altri interventi previsti all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, purché siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi descritti precedentemente e la detrazione sarà su un ammontare complessivo previsto dai limiti di spesa previsti per ciascun intervento.

Bisogna, inoltre, assicurare, anche in caso di interventi di installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo, il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o, se possibile, il conseguimento della classe energetica più alta. In tal senso il tecnico abilitato dovrà rilasciare l’attestato di prestazione energetica (A.P.E), prima e dopo l’intervento.

I SOGGETTI BENEFICIARI (Art. 119 commi 9 e 10)

Innanzitutto, il decreto per i lavori in oggetto da eseguire si rivolge a condomini, a persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni per qualsiasi unità immobiliari adibite ad abitazione principale (quindi vi rientrano anche le seconde case, a condizione che siano adibite ad abitazione principale, si trovino in un condominio o non siano ville/villette unifamiliari), agli Istituti autonomi case popolari (IACP) o comunque denominati nonché agli enti aventi le stesse finalità sociali per interventi realizzati su immobili destinati ad edilizia residenziale pubblica e alle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati sugli immobili assegnati in godimento ai propri soci

COME OTTENERE L’AGEVOLAZIONE (articoli 119 e 121)

Gli articoli 119 e 121 del decreto rilancio prevedono queste possibilità per utilizzare l’Ecobonus:

1 usufruire della detrazione del 110% per i successivi 5 anni, cioè anticipando i soldi per le spese di intervento e recuperandoli in 5 anni con la dichiarazione dei redditi

2 trasformazione del corrispondente importo in sconto in fattura, che sarà anticipato dal fornitore scelto per effettuare gli interventi e da quest’ultimo recuperato come credito di imposta da cedere a banche o istituti finanziari

3 trasformazione del corrispondente importo in credito d’imposta, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari

Riguardo alla trasformazione dell’importo in credito d’imposta, occorre altresì precisare che il Decreto, in deroga a precedenti disposizioni di cui all’articolo 14 del Decreto-Legge n. 63/2013, ha previsto che questa modalità si applicherà anche per le spese relative agli interventi di:

a) Recupero del patrimonio edilizio;

b) Efficienza energetica;

c) Adozione di misure antisismiche;

d) Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;

e) Installazione di impianti fotovoltaici;

f) Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici;

Infine, la scelta di optare per una delle tre possibilità spetterà al contribuente che comunicherà telematicamente all’Agenzia delle Entrate di volere ottenere l’agevolazione attraverso l’applicazione dello sconto in fattura o della cessione del credito, invece che tramite la detrazione. Le regole da seguire in questo caso, anche per lo sconto in fattura e la cessione del credito, saranno stabilite con un provvedimento ad hoc delle Agenzie delle Entrate che emanerà le linee guida necessarie.

L’adozione del provvedimento dell’Agenzia delle Entrate è prevista per la giornata di oggi 19 giugno 2020, data di scadenza del termine dei trenta giorni dall’entrata in vigore del Decreto Rilancio, avvenuta lo scorso 19 maggio.

Dott.ssa Carmelina Sessa

LEGGI ANCHE: Gratuito patrocinio: requisiti e modalità d’accesso