Gratuito patrocinio: requisiti e modalità d’accesso
Accade di frequente che le persone abbiano necessità (e molte volte ne siano costrette) di rivolgersi ad un avvocato per richiedere assistenza legale, senza tuttavia avere la possibilità economiche per le spese di giustizia e soprattutto gli onorari del professionista.
L’art. 24 della Costituzione prevede che tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e che “la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento”. La Costituzione riconosce quindi la difesa come un diritto fondamentale della persona, che si palesa nella possibilità – prevista quindi per la collettività – di adire l’autorità giudiziaria ogni qual volta si voglia tutelare una posizione di natura personale; tuttavia, la stessa normativa impone l’onere – in questi casi – di sostenere spese processuali, a volte onerose, e soprattutto una parcella per l’attività e la rappresentanza svolta dall’avvocato.
Come può, posta la tutela che la nostra Costituzione fornisce in tema di diritto di difesa, una persona ricevere adeguata assistenza legale e sostenere le spese erariali richieste, quando non ha le possibilità economiche necessarie per farlo? A questa eventualità risponde il “Testo Unico in materia di Spese di Giustizia” (artt. da 74 a 141), che prevede la possibilità di usufruire dell’istituto del Gratuito Patrocinio. Con il Gratuito Patrocinio, le persone non abbienti, che hanno necessità di essere rappresentate in giudizio per agire o per difendersi, qualora abbiano i requisiti richiesti dalla legge, possono richiedere la nomina di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, senza quindi sostenere alcun pagamento.
Ma vediamo nel dettaglio come si sviluppa questo istituto, le materie in cui può essere richiesto, i requisiti legali per accedervi e le conseguenze processuali che ne derivano, in caso di ammissione della persona interessata.
Quanto alle materie, il Gratuito Patrocinio può essere richiesto nei procedimenti civili, amministrativi, tributari, contabili e nelle cause di diritto di famiglia. È ammesso anche nel processo penale, e quindi per la difesa dell’indagato, dell’imputato, della persona offesa o della parte civile e del responsabile civile del reato.
Quanto alle fasi, l’ammissione è garantita in ogni stato e grado del processo; e quindi, Giudice di Pace, Tribunale, Corti d’Appello, Corte d’Assise, Tribunale di Sorveglianza, Commissioni Tributarie Provinciali e Regionali, Tribunali Amministrativi Regionali, ed anche le Magistrature Superiori (Consiglio di Stato e Corte di Cassazione). Non è invece ammissibile per la fase stragiudiziale, relativa cioè ad eventuali trattative tra le parti in un momento precedente a quello dinanzi al Giudice; ciò in quanto, l’istituto riguarda solo le azioni strettamente processuali prestate dal legale.
In generale, sono ammessi al Gratuito Patrocinio, tutti i cittadini italiani e comunitari, gli stranieri che risiedano nel territorio nazionale e gli apolidi.
Requisito principale e di carattere oggettivo per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è di natura economica: si richiede cioè che il soggetto interessato abbia un reddito annuo inferiore ad € 11.258,41, relativo – si precisa – all’ultima dichiarazione dei redditi. Qualora l’interessato conviva con il coniuge o altri familiari (così come risulta dallo stato di famiglia) il reddito considerato ai fini dell’ammissione, è la somma dei redditi dell’intero nucleo familiare. Quindi, in tale ultima ipotesi, è richiesto che la somma dei redditi di tutti i familiari sia inferiore alla somma di € 11.258,41, pena il rigetto dell’istanza.
Nel caso di processo penale, al limite massimo di € 11.258,41 per il richiedente, si aggiunge la somma di € 1.032,91, per ognuno dei familiari conviventi. A titolo di esempio, in quest’ultima ipotesi, se il richiedente convive con un coniuge, la somma dei redditi di entrambi dovrà essere inferiore ad € 12.561,32 (e quindi € 11.258,41 per l’interessato ed € 1.032,91 per il coniuge convivente).
Quanto al requisito di carattere soggettivo, è richiesta la fondatezza della causa per la quale si richiede il Patrocinio a Spese dello Stato: in questo modo, si intende evitare procedimenti pretestuosi, richieste di risarcimento danni spropositate o senza fondamento, fatti denunciati in modo falso e diverso dalla realtà, e così via. Questo requisito, tuttavia, viene valutato in corso della causa, per la quale è stato ammesso il Patrocinio Gratuito. È importante che il soggetto interessato sia a conoscenza e tenga conto di questo secondo requisito, in quanto potrà determinare la revoca del Patrocinio a Spese dello Stato precedentemente ammesso; se cioè il Giudice del procedimento ritiene che la causa sia infondata, può in ogni momento revocare il Patrocinio Gratuito. Con la conseguenza che il soggetto sarà costretto a sostenere tutte le spese e gli onorari fino a quel momento maturati.
Passiamo ora alla procedura richiesta dalla normativa, per l’accesso all’assistenza legale gratuita. Premessa d’obbligo è la seguente: non tutti gli avvocati iscritti all’Albo sono abilitati a prestare assistenza legale con il Gratuito Patrocinio. A tal proposito, ogni Ordine degli avvocati redige un albo apposito, nel quale sono riportati i nominativi di tutti coloro che appunto possiedono la richiesta abilitazione. Il soggetto interessato a richiedere l’assistenza gratuita dovrà quindi individuare e scegliere preventivamente un avvocato abilitato da questi elenchi, il cui nominativo dovrà essere indicato nell’istanza.
Fatta detta scelta, l’interessato dovrà compilare un’apposita domanda, denominata istanza di ammissione, la quale dovrà indicare:
- La materia per la quale è richiesta (se civile, penale, amministrativa, etc.);
- L’autorità Giudiziaria competente per il processo;
- Una breve descrizione della vicenda;
- I riferimenti del procedimento processuale se già pendente;
- Il reddito complessivo imponibile per i componenti della famiglia (compreso l’interessato);
- I dati e i recapiti di studio dell’avvocato iscritto all’albo per il Gratuito Patrocinio.
È inoltre richiesta l’allegazione della dichiarazione dei redditi dell’interessato (ed eventualmente dei familiari conviventi), ovvero un’autocertificazione reddituale del soggetto richiedente, nelle ipotesi in cui il reddito sia pari a zero. La domanda dovrà essere sottoscritta dall’interessato e autenticata (ovvero sottoscritta) dall’avvocato prescelto, pena l’inammissibilità della domanda presentata. L’istanza deve essere depositata:
- Presso l’Ordine degli Avvocati del luogo in cui pende il procedimento instaurato o da instaurare, quando si tratti di cause civili, amministrative, tributarie, contabili e di volontaria giurisdizione;
- Nell’Ufficio del Magistrato davanti a cui pende il processo, nel caso di procedimenti penali.
A seguito della presentazione dell’istanza, il Consiglio dell’Ordine o il Magistrato competente comunicano l’accoglimento o il rifiuto della richiesta di ammissione. Una volta ottenuta l’ammissione, il soggetto richiedente avrà accesso ad un’assistenza legale totalmente gratuita.
Ecco, brevemente, in cosa consiste detta gratuità:
- Non saranno dovuti gli onorari all’avvocato;
- Qualora la causa richieda la nomina di un Consulente Tecnico d’Ufficio (si pensi, ad esempio, alle ipotesi di quantificazione dei danni, calcolo retribuzioni, valutazione indennità, perizie in materie edile e così via), il soggetto ammesso non sarà tenuto al pagamento della parcella per le attività espletate dal consulente;
- Non saranno dovute le spese di giustizia di carattere procedurale, e quindi:
- indennità di trasferta, diritti di copia, spese di notifiche per il processo penale;
- contributo unificato, marche da bollo, richiesta copia, spese di notifiche e indennità di trasferta per il processo civile e di famiglia;
- spese di giustizia, indennità di trasferta, spese di spedizione degli Ufficiali Giudiziari per le notificazioni di atti nel processo amministrativo;
- spese di giustizia, indennità di trasferta, diritti di copia e spese di notifiche per il processo tributario e contabile.
Ma cosa succede qualora la parte, ammessa al Gratuito Patrocinio, perda la causa? Nel caso di vittoria del procedimento, tutte le spese e gli onorari di causa saranno, come detto, pagati dallo Stato. Tuttavia, nel caso di soccombenza (e quindi sconfitta) del soggetto ammesso, ben può accadere che lo stesso sia condannato al pagamento delle spese sostenute dall’altra parte. Il nostro ordinamento prevede infatti il “principio della soccombenza”, secondo il quale la parte che esce sconfitta da un procedimento, potrebbe essere condannata a rimborsare le spese processuali sostenute dall’altra parte. È il Giudice che eventualmente procede alla condanna e quantifica dette spese. Ebbene, alla luce di questa eventualità, potrà quindi accadere che:
- Il soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio perde la causa ma non viene condannato a rimborsare l’altra parte: in questo caso, lo Stato comunque rimborsa le spese e gli onorari sostenute dall’avvocato del richiedente;
- Il soggetto ammesso perde la causa e viene anche condannato a pagare le spese dell’altra parte (ad esempio € 1.000,00): in tali ipotesi, comunque lo Stato garantisce il rimborso delle spese per l’avvocato del soggetto richiedente, ma non provvede anche al pagamento degli € 1.000,00 in favore dell’altra parte del processo. Questa potrà quindi agire per il rimborso direttamente nei confronti del soggetto ammesso al Gratuito Patrocinio, che dovrà quindi pagare il corrispettivo in prima persona, senza usufruire di alcuna agevolazione.
In conclusione, l’istituto del Gratuito Patrocinio è uno strumento processuale assai utile per i soggetti in difficoltà economica, che garantisce la possibilità di agire in giudizio, senza aggravio di spese. Tuttavia, è una procedura di rado utilizzata e suggerita dagli esperti del diritto e allo stesso modo poco conosciuta dalle persone che ne hanno interesse. È consigliabile quindi, quando ci si rivolge ad un avvocato, richiedere informazioni per poter accedere a detta agevolazione, al fine di potervi aderire.
In ogni caso, è sempre opportuno richiedere l’assistenza di un legale, anche nella fase di deposito della domanda di ammissione al Patrocinio a Spese dello Stato. Ciò in quanto, il più delle volte, ragioni puramente procedurali (legate alla mancata allegazione di documenti o ad errori nella compilazione del modulo di richiesta) determinano il rigetto dell’istanza di ammissione. Nel nostro ordinamento, in cui i diritti inviolabili dell’uomo – tra cui rientra il diritto di difesa – hanno un peso specifico e un’importante tutela, uno strumento come quello del Gratuito Patrocinio fornisce una completa e adeguata garanzia di riconoscimento ed espressione di questo fondamentale diritto personale.
AVV. MANUELA VACCA
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