STATUTO – ASSOCIAZIONE NEMESI
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TITOLO I – Denominazione – sede
Articolo 1
Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt.36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in Roma, alla Via Appia Pignatelli n. 362 – 00178, un’associazione che assume la denominazione “NEMESI – Psicologia & Diritto” in breve denominata “NEMESI”.
TITOLO II – Scopo – Oggetto
Articolo 2
L’associazione si occupa di organizzazione di incontri e lezioni, presso istituti scolastici, focalizzati su temi di natura sociale e comunitaria, quali; bullismo, cyberbullismo, violenza sessuale, illeciti contro la persona, revenge porn e stalking, con un riferimento di carattere propriamente giuridico, psicologico e criminologico.
L’associazione si occupa altresì di fornire assistenza e consulenza psicologica e legale.
Articolo 3
L’associazione si propone di:
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- organizzare gli incontri presso gli istituti scolastici e scuole di formazione professionale nelle materie sopra citate, offrendo un approccio didattico e soprattutto pratico;
- organizzare manifestazioni di natura culturale per sensibilizzare i partecipanti sulle tematiche di cui all’articolo 1 del presente Statuto. Ciò anche in collaborazione con le federazioni nazionali in ambito teatrale;
- gestire attività di approfondimento e aggiornamento delle tematiche oggetto della presente associazione, con riferimento all’aspetto giuridico e psicologico;
- fornire assistenza e consulenza di carattere legale, psicologico e criminologico a tutti i soci dell’associazione.
- in generale di gestire, promuovere e organizzare quanti più eventi possibili al fine di garantire la realizzazione dell’oggetto sociale della citata associazione.
Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, all’associazione stessa.
TITOLO III – Soci
Articolo 4
Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche e gli Enti senza scopo di lucro che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.
Articolo 5
Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta all’Associazione, la quale ne darà delibera positiva o negativa entro dieci giorni dalla richiesta. Ogni socio godrà dei diritti e dei doveri derivanti dal citato ruolo, così come previsto dal codice civile.
TITOLO IV – Risorse economiche – Fondo Comune
Articolo 4
L’associazione trae le risorse, oltre che dal versamento volontario dei soci fondatori, anche dagli eventi e dai servizi, sopra descritti, dalla stessa organizzati.
TITOLO V – Organi dell’Associazione
Articolo 5
Sono organi dell’Associazione:
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- Assemblea degli associati;
- Consiglio Direttivo
ASSEMBLEA
Articolo 6
Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno venti giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.
L’avviso della convocazione viene altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno quindici giorni prima dell’adunanza.
Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti i soci ma hanno diritto di voto esclusivamente gli associati maggiorenni in regola con il versamento della quota associativa, secondo il principio del voto singolo. Ogni socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un associato.
Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.
Articolo 7
L’Assemblea ordinaria:
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- approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
- procede alla elezione del Presidente dell’associazione, dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità assembleare;
- approva gli eventuali regolamenti.
Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga.
In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.
Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all’ordine del giorno.
Articolo 8
L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.
Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.
Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti.
CONSIGLIO DIRETTIVO
Articolo 9
Il Consiglio Direttivo è formato dai quattro soci fondatori, che restano in carica quattro anni e sono rieleggibili.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri, a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:
1 – curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
2 – redigere il rendiconto economico e finanziario;
3 – predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
4 – stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
5 – deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
6 – deliberare circa l’esclusione degli associati;
7 – nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell’Associazione;
8 – tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
9 – affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.
PRESIDENTE
Articolo 10
Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o di impedimento, le sue mansioni vengono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.
Articolo 11
Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei libri sociali.
TITOLO VI – Scioglimento
Articolo 12
In caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, che provvederà alla sua liquidazione.
Norma finale
Articolo 13
Per quanto non è espressamente contemplato dal presente statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile, le disposizioni di legge vigenti e le disposizioni dell’ordinamento sportivo.