Diritto di famiglia: come avviene la separazione consensuale?

La separazione è un momento difficile per qualsiasi coppia, ma quando sussistono i presupposti per raggiungere un accordo consensuale, la situazione può apparire meno traumatica e conflittuale.

COS’E’ LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

La separazione consensuale è il procedimento attraverso il quale i coniugi di comune accordo definiscono le condizioni economiche e di affidamento dei figli per sospendere il proprio rapporto matrimoniale.

Lo stato di separazione, non essendo il vincolo coniugale ancora sciolto, ma solo attenuato, può comportare sia la riconciliazione dei coniugi e la ripresa della convivenza, sia il divorzio, ipotesi in cui la separazione personale si configura quale anticamera della regolazione dei rapporti dei coniugi in vista del futuro divorzio.

COME SI ATTUA LA SEPARAZIONE CONSENSUALE?

Più precisamente, i coniugi esprimono il proprio reciproco consenso alla separazione e formano un accordo sulle condizioni della propria separazione. 

Il contenuto del predetto accordo viene recepito dal Giudice mediante il decreto di omologa. L’accordo sulla separazione è un negozio giuridico bilaterale (ma non è un contratto perchè non ha ad oggetto solo i rapporti patrimoniali dei coniugi) che acquista efficacia solo a seguito dell’omologazione del Tribunale.

L’art. 473 bis 51 c.p.c. prevede che la domanda congiunta di separazione, così come di divorzio, si proponga con un ricorso che può contenere delle disposizioni volte alla regolamentazione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi.

Il Presidente del Tribunale fissa l’udienza per la comparizione delle parti davanti al Giudice Relatore che, oltre a sentire le parti, deve verificare se sussiste la volontà di riconciliarsi, in assenza della quale rimette la causa in decisione e trasmette gli atti al Pubblico Ministero affinché esprima il proprio parere entro tre giorni prima della data dell’udienza.

In caso di separazione così come di divorzio consensuale è consentito alle parti chiedere la sostituzione della predetta udienza con il deposito di note scritte.

In esito all’audizione delle parti, il Collegio provvede con sentenza con la quale omologa o prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e, qualora ravvisi la sussistenza di un contrasto con gli interessi dei figli minori, convoca le parti stesse indicando loro le modificazioni da adottare, e, in caso di inidonea soluzione, rigetta allo stato la domanda.

Vieppiù, in caso di domanda congiunta di modifica delle condizioni inerenti all’esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli e ai contributi economici in favore di questi o delle parti, il Presidente designa il Relatore che, acquisito il parere del Pubblico Ministero, riferisce in Camera di Consiglio. 

Il Giudice dispone la comparizione personale delle parti quando queste ne fanno richiesta congiunta o sono necessari chiarimenti in merito alle nuove condizioni proposte.

Inoltre, l’art. 473 bis. 12 inserisce, laddove si tratti di procedimenti relativi ai minori, la necessità di allegare un piano genitoriale che indichi gli impegni e le attività quotidiane dei figli relative alla scuola, al percorso educativo, alle attività extrascolastiche, alle frequentazioni abituali e alle vacanze normalmente godute.

LE NOVITA’ INTRODOTTE DALLA RIFORMA 

Da ultimo, è doveroso precisare che con l’entrata in vigore della Riforma Cartabia è stata introdotta l’eventualità di una simultanea proposizione di giudizio di separazione giudiziale e di divorzio contenzioso, all’interno dell’articolo 473-bis.49, comma 1, cpc prevedendo che nello stesso ricorso che introduce il procedimento di separazione personale, le parti possano presentare anche domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio con le relative domande accessorie.

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Avv.ta Cecilia Gerbotto