MINORI TRANSGENDER: I DILEMMI DELLA VARIAZIONE DI GENERE

Negli ultimi anni in cui stanno cambiando le personalità dei minori occorre che i genitori dimostrino una maggiore comprensione nei confronti dei figli, scevra da ogni eventuale conflittualità.

Premesso che non si tratta di un fenomeno dalle proporzioni preoccupanti e che non c’è nessun contagio sociale, come, invece, spesso si sente dire, è doveroso richiamare quanto dichiarato da Damiana Massara, coordinatrice della Commissione minori dell’ONIG – Osservatorio Nazionale sull’Identità di Genere –  la quale ha affermato che «Negli ultimi 13 anni, dal 2005 al maggio 2018, sono 251 le famiglie che si sono rivolte ai centri specialistici che si occupano di bambini e adolescenti con Sviluppo Atipico dell’Identità di Genere». 

Al momento della nascita a ciascuno di noi è attribuito un sesso anagrafico in base a un esame degli organi genitali esterni così che il sesso anagrafico viene fatto coincidere con il sesso biologico, tuttavia, vi sono dei casi in cui il sesso legale non coincide con quello reale o cessa di farlo in seguito, ragion per cui si cerca di cambiare identità.

La Legge n°164/1982 disciplina le norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, focalizzandosi sulla volontà della persona transessuale di sottoporsi ad un intervento chirurgico demolitorio e ricostruttivo correlato al desiderio di ottenere il riconoscimento, anche giuridico, dell’appartenenza all’altro sesso, cambiamento che consente ai medesimi di affermare la loro personalità.

Chiunque abbia intenzione di sottoporsi alla procedura di cambiamento di sesso deve affidarsi ad un avvocato per la presentazione di un’apposita istanza, la c.d. domanda di rettificazione, avanti al Tribunale competente, ricorso a cui farà seguito una prima fase contenziosa, con intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e convocazione del Consulente Tecnico d’Ufficio, deputato all’accertamento della reale esigenza della persona di sottoporsi a un cambio di sesso, prima fase che, in caso di esito positivo, terminerà con l’autorizzazione del Giudice alla sottoposizione del richiedente ad una preliminare cura ormonale, nel rispetto dell’art. 5 c.c.

Sul punto è doveroso precisare che la Corte Costituzionale, con la Sentenza n°180 del 13/07/2017, ha recentemente ribadito la legittimità della rettifica anagrafica anche in assenza di intervento chirurgico – “l’intrapreso articolato percorso psicologico e la connessa terapia ormonale e farmacologica hanno portato alla consapevole, profonda ed irreversibile scelta di genere, determinando piena identificazione nel sesso opposto”-.

La seconda fase si svolge in camera di Consiglio e si conclude con una sentenza di mero accertamento che permette alla persona che si è sottoposta al trattamento di ottenere la rettifica anagrafica, modifica che consente al soggetto di acquisire il nuovo status sociale, legale e giuridico, ivi compresa la possibilità di contrarre matrimonio.

Ma che cosa succede quando è un minorenne a voler cambiare sesso?

Appare difficile pensare che un minorenne possa proporre la domanda di rettifica del sesso, non essendo, dal punto di vista normativo, capace di agire, ovvero di realizzare gli atti cui la legge riconosce effetti giuridici che si realizzano nella sfera giuridico-soggettiva dell’individuo.

In realtà, il Tribunale di Genova si è recentemente pronunciato, con la Sentenza n°153/2019, in senso favorevole circa l’ammissibilità del ricorso per la rettifica del sesso, contenente anche l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico, anche qualora riguardi un minore, evidenziando come alla domanda presentata dai genitori, quali esercenti la responsabilità, corrisponda la volontà della minore di mutare il proprio sesso di origine e sia contenente anche l’adeguamento dei caratteri sessuali mediante trattamento chirurgico.

Seguiremo insieme i futuri aggiornamenti…

Dott.ssa Cecilia Gerbotto