Bastano 8 giorni per denunciare? Risponde il Codice Rosso

Premesso che qualsiasi tipo di accusa prima di diventare una condanna definitiva deve passare per tre gradi di giudizio e che la responsabilità penale è personale, per cui solo gli imputati rispondono dei reati a loro ascritti. Ciro Grillo, Francesco Corsiglia, Edoardo Capitta e Vittorio Lauria sono accusati di stupro da una ragazza all’epoca diciannovenne.

Ciononostante Beppe Grillo, leader del Movimento 5 Stelle, ex comico prestato alla politica, ma soprattutto padre di Ciro Grillo, ha avvertito l’esigenza di fare un video dando apertamente della bugiarda alla ragazza che ha denunciato il figlio, cercando di fare pressioni sui Giudici incaricati di decidere se processare o meno il medesimo.

Beppe Grillo si dice adirato perché da due anni suo figlio è accusato di un grave reato pur non essendo uno “stupratore seriale”, ma, come riporta il medesimo, “di aver usato violenza a una ragazza in compagnia di un gruppo amici”.

Il politico sostiene, addirittura, che si evince chiaramente dal video la consensualità del rapporto, prova ne è che la ragazza ha aspettato ben otto giorni per denunciare l’accaduto, affermazioni tutte lontane dal dato di realtà la quale si presenta piuttosto complessa.

Prendiamo spunto dalla vicenda sopra riportata per ricordare che in data 09/08/2019, è entrata in vigore la Legge n°69/2019 recante “Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e alle altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere”, denominata “Codice Rosso”, composto da 21 articoli che individuano un catalogo di reati attraverso i quali si esercita la violenza domestica e di genere.

Tra le novità introdotte dal “Codice Rosso” c’è l’inasprimento delle pene per la violenza sessuale, lo stalking ed i maltrattamenti contro familiari e conviventi, nonché l’inserimento di tre nuovi reati riguardanti gli sfregi, ossia i casi di aggressione con lesioni permanenti al viso fino a deformarne l’aspetto, le nozze forzate ed il revenge porn, ovvero l’atto di inviare, pubblicare o diffondere immagini a contenuto sessualmente esplicito di una persona senza il suo consenso. 

Per quanto concerne il reato di violenza sessuale, ex art. 609-bis e ss. c.p., è previsto un inasprimento della pena della reclusione da 6 a 12 anni, nonché un lasso di tempo maggiore per quanto concerne la possibilità di poter denunciare, ossia la persona vittima di violenza avrà 12 mesi rispetto ai 6 mesi previsti in genere dalla legge per poter denunciare.

Appare evidente come l’aumento del periodo di tempo per sporgere denuncia vada incontro alle difficoltà che le donne si trovano a dover affrontare nel momento in cui decidono di denunciare, complice anche un contesto sociale e familiare che spesso non sostiene e aiuta il percorso di uscita da situazioni di violenza.

La vittima di stupro prova un forte senso di responsabilità per la violenza subita e un forte senso di colpa, condizione che, spesso, rende difficoltoso sporgere denuncia in tempi brevi. 

Inizialmente l’elaborazione della violenza porta la vittima a considerare la violenza come “semplice” sesso non voluto; attraverso il giusto supporto e un processo di accettazione sarà possibile far emergere la mancanza di consenso nel rapporto sessuale. Processo fondamentale affinché il sesso non voluto venga chiamato nel modo adeguato: stupro. 

La nostra società, purtroppo, riserva per le vittime di stupro degli stereotipi che tendono a giustificare l’abusante, ad esempio: aver provocato, in modo inconscio, l’aggressore a causa di un loro atteggiamento e/o modo di vestire; avere buone relazioni sociali; uso di sostanze/ alcol prima di subire violenza. Queste credenze contribuiscono nell’instaurarsi sentimenti di vergogna e colpa nella vittima, talmente forti da impedirle di denunciare. Per tale motivo la denuncia può avvenire dopo giorni, settimane o mesi e, nei casi più gravi, potrebbe non avvenire mai. 

In letteratura è stata identificata la “sindrome da trauma di stupro” come possibile conseguenza all’esperienza di violenza. Essa comprende due differenti fasi (Burgess & Holstrom; 1974):

  1. Fase di disorganizzazione acuta: di solito dura qualche settimana ed è caratterizzata da shock, paura, vergogna, senso di colpa, sentimento di umiliazione, rabbia. Si presentano anche delle reazioni somatiche come irritabilità gastro-intestinale oppure disturbi genito-urinari.
  2. Fase di riconoscimento: può durare da una settimana a diversi anni, è la fase in cui avviene la consapevolezza e realizzazione della violenza subita. 

La decisione di procedere con la denuncia dell’aggressore è stata al centro dell’interesse di molte ricerche le quali hanno dimostrato che la donna tende a non denunciare lo stupro in quanto, attraverso un processo di decision making, anticipa i costi e i benefici della decisione (Ashworth & Feldman-Summers, 1978).

Non si denuncia solo per vedere inflitta una pena, ma anche per  ottenere un supporto psicologico il quale potrebbe aiutare la vittima prevenendo, di conseguenza, disturbi d’ansia come l’attacco di panico, fobie, depressione o disturbo da stress post-traumatico. Il supporto psicologico e sociale è fondamentale affinché la vittima riesca ad uscire dalla propria posizione di vittima impotente e riesca a ridurre, di conseguenza, sintomi come flashback e ricordi intrusivi.  

Non avere paura a denunciare e a chiedere aiuto, i professionisti di nemesi mettono a disposizione i propri consulenti.

Dott.ssa Martina D’alba

Dott.ssa Cecilia Gerbotto

BIBLIOGRAFIA

  • Ashworth C. D., Feldman-Summers S. (1978), “Perceptions of the effectiveness of the criminal justice system.”, Criminal Justice and Behavior, 5(3): 227-240.
  • Burgess A. W., Holmstrom L. L. (1974), “Raper Trauma Syndrome.”, American Journal of Psychiatry, 131: 981-986.